Il Telelavoro dal punto di vista giuridico




Telelavoro e Privacy



La L. 20 maggio 1970, n. 300, meglio conosciuta col nome di Statuto dei Lavoratori, recita all'art. 4: "E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installate solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con le commissioni interne". Il disposto di questo articolo pone seri problemi all'applicabilità del telelavoro. Già nel 1984 il Tribunale di Milano aveva affrontato il problema del rapporto tra strumenti informatici e tutela della privacy sul luogo di lavoro assumendo che il software installato in una certa azienda fosse in contrasto con il divieto di controllo a distanza sancito dall'art. 4. Il problema si ripropone in termini nuovi nella fattispecie del telelavoro on-line, in cui si configura il potenziale controllo del datore di lavoro esercitato in corso d'opera, mentre nelle altre fattispecie (telelavoro one-way-line e off-line) tale controllo non può che essere successivo alla prestazione d'opera. Caratteristica del telelelavoro on-line è, infatti, quella di consentire al datore di lavoro di interagire continuamente ed in qualsiasi momento dell'esecuzione della prestazione per impartire direttive al telelavoratore, quasi annullando la distanza che separa il luogo fisico di telelavoro dalla sede dell'azienda madre. E' proprio in questo caso, dunque che si presentano i maggiori problemi legati al citato art 4.

Lo Statuto dei Lavoratori non è applicabile al telelavoratore autonomo, il quale non è meritorio di tutela sindacale, ma non è certo (né per la dottrina, né per la giurisprudenza) in che misura lo stesso statuto sia utilizzabile per tutelare il telelavoratore parasubordinato. Nei confronti di quest'ultimo, infatti, trovano applicazione pacifica (per dottrina e giurisprudenza) solo alcune delle norme che l'ordinamento pone a protezione del lavoratore subordinato. Per quanto riguarda, invece, la figura contrattuale del lavoratore a domicilio è la stessa L. 877/1973 che inibisce il controllo da parte del datore di lavoro durante l'attività lavorativa.

Da parte di taluni si è ipotizzato che basterebbe il consenso del singolo telelavoratore a rendere inoperabile il disposto dell'art 4., ma una corrente di pensiero più garantista ritiene illegittimo lasciare alla volontà del singolo lavoratore la possibilità di rinunciare ad una garanzia fissata per legge. Il riferimento che l'art. 4 fa alla contrattazione aziendale ha indotto anche qualcuno a ritenere che sia possibile rinunciare alla protezione dell'art. 4 attraverso il consenso sindacale, ma in realtà questa soluzione non fa altro che traslare il problema dal singolo lavoratore alle rappresentanze aziendali, senza risolverlo in termini convincenti.

Vi è poi un altro aspetto del rapporto tra telelavoro e privacy, sul quale si focalizza l'art. 8 dello statuto dei Lavoratori. Questo articolo, infatti, vieta l'effettuazione di indagini sulle opinioni politiche, religiose e sindacali dei lavoratori, ovvero su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale. Questo articolo, in apparenza, sembra destare minori problemi nel caso in cui il lavoratore sia dislocato fisicamente al di fuori della fabbrica rispetto al caso in cui il lavoratore sia presente nello stabilimento insieme ai suoi superiori. In realtà anche nel caso di telelavoro a domicilio sono adombrabili ipotesi di violazione dell'art. 8 da parte del datore di lavoro.

Può accadere, infatti, che gli strumenti di telelavoro vengano utilizzati dal telelavoratore nella sua vita privata, ove non sia diversamente disposto dal contratto di lavoro. Ad esempio, il computer utilizzato per lavoro può essere utilizzato dal telelavoratore anche per navigare liberamente in Internet, spedire files in FTP ed e-mail personali. In tal caso, il datore di lavoro che controlli tutte le connessioni effettuate dal suo subordinato durante l'arco della giornata potrebbe venire a conoscere automaticamente anche quelle realizzate a soli fini personali. Anche per ovviare a questi inconvenienti molte aziende hanno inserito nei contratti collettivi di telelavoro la clausola sulla base della quale le attrezzature di telelavoro non possono venire utilizzate a fini personali.

Il Telelavoro dal punto di vista giuridico: La figura del telelavoratore nei disegni di legge presentati in Parlamento Ritorno all'Home page Il Telelavoro dal punto di vista giuridico: Le tutele sindacali e previdenziali del telelavoratore