Definizioni di Telelavoro


Conosciuto nei paesi di lingua inglese come Telework o Telecommute, il telelavoro è una realtà che si va affermando progressivamente anche in Italia e che tende ad uscire dalla ristretta cerchia di interesse dei soli addetti ai lavori, per interessare in modo crescente la pubblica opinione. Si tratta di un fenomeno innovativo strettamente legato allo sviluppo delle tecnologie informatiche e, come tale, in continua evoluzione. Il telelavoro presenta molteplici aspetti e influisce su campi diversi dell’attività umana (economia, diritto, ambiente, società). Per questi motivi è difficile fornire una definizione univoca di telelavoro, ma si possono avere molteplici definizioni ciascuna delle quali presenta particolari sfumature di significato. Tra le definizioni più conosciute di telelavoro che gli esperti hanno coniato in questi ultimi anni troviamo le seguenti:

  1. "un modo flessibile di lavorare applicabile ad un'ampia gamma di attività lavorative, che consiste nello svolgere il lavoro per una percentuale di tempo significativa in un luogo diverso da quello del datore di lavoro o del posto di lavoro tradizionale. Il telelavoro può essere effettuato sia a tempo pieno, sia a tempo parziale. Il lavoro si basa in gran parte sull'elaborazione elettronica dell'informazione, e quindi sempre sull'uso della telecomunicazione per mantenere in contatto il datore di lavoro ed il lavoratore."
    (Gray, Hodson e Gordon, Teleworking Explained, John Willey and Sons, Chiester, 1993);

  2. "qualsiasi attività svolta a distanza dalla sede dell'ufficio o dell'azienda per cui si lavora, quindi anche senza ricorrere a strumenti telematici"
    (Domenico De Masi, Sociologo);

  3. "una forma di lavoro effettuata in luogo distante dall'ufficio centrale o centro di produzione e che implichi una nuova tecnologia che permetta la separazione e faciliti la comunicazione."
    (Organizzazione Internazionale del Lavoro di Ginevra);

  4. "qualsiasi attività alternativa di lavoro che faccia uso delle tecnologie della comunicazione non richiedendo la presenza del lavoratore nell'ambiente tradizionale dell'ufficio"
    (Martin Bangemann, Commissario Europeo);

  5. "lavoro a distanza svolto con l'ausilio delle tecnologie telematiche"
    (Francesco Fedi, Fondazione Ugo Bordoni);

  6. "prestazione flessibile di lavoro personalizzato nei servizi telematici"
    (Vittorio Frosini, Giurista);

  7. "prestazione di chi lavori con un videoterminale topograficamente al di fuori delle imprese cui la prestazione inerisce"
    (Gino Giugni, Giurista);

  8. "modalità flessibile di lavoro a distanza, svolto utilizzando mezzi informatici e di telecomunicazione per una sistematica interazione con l'azienda o l'ente"
    (Francesco Morganti, Databank Consulting);

  9. "ogni forma di sostituzione degli spostamenti di lavoro con tecnologie dell'informazione"
    (Jack Nilles, Jala International);

  10. "un'attività si configura come telelavoro qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

    1. esista una delocalizzazione dell'attività rispetto alla sede tradizionale di lavoro
    2. si usino strumenti telematici nello svolgimento del lavoro
    3. l'attività svolta a distanza abbia caratteristica di sistematicità
    4. esista un rapporto di lavoro basato su un contratto in esclusiva"
    (Giampiero Bracchi e Sergio Campodall'Orto, l'impresa, n.10 1995).

Come si può notare, quasi tutte queste definizioni sono accomunate dal fatto di considerare quali elementi imprescindibili del telelavoro l’utilizzo di strumenti informatici e l’esistenza di una certa distanza fisica tra il telelavoratore e la sede dell’impresa, ma presentano aspetti divergenti sotto altri punti di vista. Il problema consistente nell’individuare una definizione di telelavoratore valida e largamente condivisibile non è di poco conto. Si pensi, ad esempio, a quanto sia importante definire l’oggetto di indagine nelle statistiche economiche e sociali, oppure a che tipo di conseguenze possa portare l’introduzione di una certa definizione piuttosto che un’altra nella disciplina legislativa.

Un problema che si avverte quando occorre inquadrare il telelavoratore all’interno di una definizione deriva dall’esistenza di tre categorie: i lavoratori subordinati, i lavoratori parasubordinati e i lavoratori autonomi. Ad esempio, un libero professionista che fornisce servizi di consulenza alle imprese è un lavoratore autonomo, ma qualora fornisse consulenze a distanza con l’ausilio di mezzi telematici potrebbe essere considerato un telelavoratore ? Partendo da un’impostazione di tipo tradizionale la risposta sembrerebbe essere negativa. I dati e le informazioni che il telelavoratore scambia con la sede dell’impresa possono essere considerati come input del ciclo produttivo dell’impresa stessa. Anche il telelavoratore, con le attrezzature informatiche che l’azienda gli fornisce (quasi sempre in comodato d’uso), può essere considerato come una vera e propria fase dell’intero ciclo produttivo. In quest’ottica, il telelavoro consiste in una particolare forma di delocalizzazione della produzione. I flussi di dati che sono scambiati tra la sede dell’impresa ed il telelavoratore rappresentano dei semilavorati, dei prodotti intermedi che transitano lungo l’intero ciclo produttivo aziendale, che si incorporano in altri semilavorati e che subiscono trasformazioni di vario tipo lungo le molteplici fasi del ciclo produttivo stesso. Il risultato di tutte le trasformazioni che avvengono lungo il ciclo produttivo dell’impresa è il prodotto finito (bene o servizio) destinato al cliente. I flussi di dati che il telelavoratore scambia con la sede principale dell’impresa rappresentano delle transazioni interne ai confini dell’azienda che, in quanto tali, risultano sottratte alle regole del mercato (contrattazione, fissazione del prezzo e delle condizioni di consegna, statuizione dei tempi e dei metodi di pagamento, ecc.), mentre risultano soggette alle norme fissate nei contratti aziendali. Per contratti aziendali si intendono tutti quei contratti attravero i quali l’imprenditore inserisce persone e/o cose all’interno dell’organizzazione aziendale, assoggettandoli al proprio potere di direzione, coordinamento e controllo gerarchico ed esonerandoli, almeno in parte, dal sostenere i rischi e le spese di gestione tipiche dell’esercizio di impresa. In questa categoria rientrano sia i contratti di lavoro subordinato, sia quelli di lavoro parasubordinato e di collaborazione. Il libero professionista che fornisce servizi alle imprese, invece, scambia i suoi servizi sul mercato e non è legato all’impresa da contratti del tipo di quelli appena descritti.

A quanto appena detto, però, si può fare un’obbiezione. Infatti, nella realtà delle cose, le imprese che acquistano semilavorati e servizi sul mercato finiscono per rivolgersi in maniera abituale agli stessi fornitori. Talvolta stabiliscono con questi dei veri e propri legami di co-partnership e può accadere che l’impresa cliente divenga il principale (ove non esclusivo) committente dell’impresa fornitrice. In tal caso l’economicità aziendale del fornitore (ossia la sua sopravvivenza sul mercato) finisce per dipendere quasi esclusivamente da quella del cliente, allo stesso modo in cui ciò si verifica per due unità economiche appartenenti alla stessa azienda o allo stesso gruppo aziendale. Quando accade questo, il libero professionista che vende servizi ad un’impresa si comporta (economicamente parlando) come un lavoratore parasubordinato, anche se in realtà non ha firmato contratti di lavoro con l’impresa. In questo senso si può parlare di telelavoratore autonomo senza stravolgere l’istituto del telelavoro, istituto che certamente non può ricomprendere ogni forma di prestazione a distanza regolata da meccanismi di mercato.

Per far sì che la definizione di telelavoro ricomprenda molte fattispecie riscontrabili nella realtà e non solo rapporti di lavoro subordinato, sembra appropriato definire come telelavoratore anche chi interagisce a distanza con il cliente attraverso l'ausilio di strumenti informatici, purché il rapporto con il cliente abbia natura sistematica e presenti una certa stabilità. Se si adotta questa ottica, il telelavoro va inteso come modalità di organizzazione del lavoro applicabile ai processi produttivi interaziendali e al "category management", ossia tutte quelle forme di integrazione tra fornitore, produttore e cliente finale che utilizzano gli strumenti telematici per far si che l'informazione si diffonda a tutti i livelli del processo produttivo terminale, fornendo ad ogni soggetto una maggior consapevolezza delle esigenze di mercato ed una maggiore capacità di risposta agli stimoli esterni. Alla luce di queste considerazioni possiamo dare una definizione ampia di telelavoro che abbracci tutte le diverse manifestazioni del fenomeno:

qualsiasi rapporto di lavoro o prestazione di servizio di tipo gerarchico o cooperativo, abituale e reiterata nel tempo, che utilizzi prevalentemente strumenti di ICT (Internet and Communication Technologies).

Il termine "gerarchico" fa riferimento alle relazioni di lavoro subordinato, mentre il termine "cooperativo" fa riferimento a relazioni di lavoro parasubordinato o a relazioni tra aziende diverse (normalmente impresa e libero professionista). E' importante che tra le imprese si instaurino relazioni di tipo cooperativo, ossia che l'approccio collaborativo prenda il sopravvento su quello competitivo e che la fissazione del prezzo, la determinazione della data di consegna della merce, la scelta delle materie prime o addirittura la stessa organizzazione del ciclo produttivo vengano decise congiuntamente dagli imprenditori (anche se inconsapevolmente). Ciò avviene quando le relazioni tra imprenditori divengono stabili nel tempo e la gestione delle rispettive imprese acquisisce una certa interdipendenza strategica. Una condizione necessaria ma non sufficiente perché un soggetto possa definirsi telelavoratore è che costui operi a distanza dal luogo che rappresenta la destinazione logistica del suo output. Ma il telelavoro è anche un fenomeno legato a filo doppio alle nuove tecnologie e perché un lavoratore possa essere definito tale è anche necessario che operi attraverso l'impiego di strumenti informatici. L'impiego di strumenti telematici, al contrario, non costituisce condizione necessaria perché sono possibili forme di telelavoro off-line in cui l'output del telelavoratore raggiunga la sede della propria impresa o dell'impresa partner tramite mezzi tradizionali (es. servizio postale o corrieri espressi). Lo sviluppo della telematica e delle tecniche sicure di trasmissione dati renderà le modalità di telelavoro off-line sempre meno diffuse.